PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Norme sull'etichettatura degli oli extravergine e vergine di oliva).

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 313, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, al fine di non indurre in errore il consumatore e di non perturbare il mercato dell'olio di oliva, nelle fasi del commercio al dettaglio, sugli imballaggi o sulle relative etichette degli oli di oliva di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento (CE) n. 1019/2002, devono sempre essere indicati il luogo, in particolare lo Stato o il Paese, di raccolta delle olive da cui lo stesso l'olio è stato estratto, nonché il luogo sede del frantoio in cui le medesime olive sono state molite. Ai fini del presente comma, qualora le olive siano state raccolte in uno Stato diverso dall'Italia e frante in Italia, ovvero siano state raccolte in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo diversi da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, sui citati imballaggi o sulle relative etichette, deve essere altresì riportata la seguente dicitura: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del Paese interessato)».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.